Documentazione per l’attestazione dei requisiti da parte dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.  

La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

In particolare:

• i soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCircOrgRaccolta” allegato alla presente.

• le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale” allegato alla presente.

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. 

All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.

Nell’area di supporto alla voce Procedura di utilizzo\manuali nei prossimi giorni verrà reso disponibile il manuale aggiornato.


allegati:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/documentazione-per-l-attestazione-dei-requisiti-da-parte-dei-soggetti-delegati-di-cui-all-art-18-del-d-m-4-aprile-2023-n-59

Stampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI

Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/stampa-nuovo-modello-di-registro-di-carico-e-scarico-cartaceo