RentriTech Solutions è un servizio su misura offerto dalla GaiaTech S.r.l. GaiaTech è una Società di Ingegneria Ambientale specializzata in soluzioni ambientali, nata per supportare enti Pubblici e Privati nei percorsi di sostenibilità e conformità normativa, curando ogni aspetto tecnico, ambientale e amministrativo richiesto dalle normative.
RentriTech Solutions è un servizio su misura offerto dalla GaiaTech S.r.l. GaiaTech è una Società di Ingegneria Ambientale specializzata in soluzioni ambientali, nata per supportare enti Pubblici e Privati nei percorsi di sostenibilità e conformità normativa, curando ogni aspetto tecnico, ambientale e amministrativo richiesto dalle normative.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, seconda scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI:
gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti,
gli enti e le imprese produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Per maggiori informazioni scriveteci all'indirizzo info@rentritech.it.
In data 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI. Di seguito sono riportate le principali novità.
Area operatori
- Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per gestire correttamente la cancellazione dell’Unità Locale. A seguito di tali modifiche, l’operatore, anche dopo la cancellazione della UL, potrà:
consultare le registrazioni inserite tramite i servizi di supporto;
esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico in formato XML e PDF tramite i servizi di supporto;
consultare i dati dei FIR vidimati ed emessi tramite i servizi di supporto;
consultare i dati dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al RENTRI;
consultare la copia completa dei FIR
Tuttavia, non potrà:
vidimare e aprire registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
effettuare registrazioni (incluse le rettifiche e gli annullamenti) nei servizi di supporto;
trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
vidimare ed emettere FIR (né tramite interoperabilità né da area riservata);
restituire la copia completa del FIR cartaceo (né tramite interoperabilità né da area riservata).
- Pratica di cancellazione dell’operatore e di tutte le UL iscritte: gestita con le stesse modalità sopra descritte.
- FIR digitale (disponibile SOLO IN AREA DEMO): corretti alcuni bug.
- Restituzione copia FIR cartaceo: migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.
- Chiusura del registro cronologico di carico e scarico: implementati controlli per impedire la chiusura di un registro gestito con i servizi di supporto se non sono stati ancora trasmessi i dati al RENTRI.
- Consultazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI: migliorata la visualizzazione per allinearla al layout dei servizi di supporto.
- Servizi di supporto / Registri:
evidenziata l’informazione relativa alla compilazione dell’esito del conferimento;
arricchite le informazioni delle registrazioni contenute nel file .xls;
migliorata la selezione multipla delle registrazioni nel campo “Riferimento operazione” (campo 5 del modello di registro cronologico di carico e scarico);
aggiunto un avviso per segnalare all’utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere, anche se i termini risultano scaduti.
Come
stabilito dall’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59
gli operatori e
i soggetti
delegati che
si sono iscritti
al RENTRI nel 2024 devono
versare, entro
il 30 aprile 2025,
il contributo per l’annualità 2025.
I
soggetti di cui sopra sono quelli per i quali la procedura di
iscrizione si è conclusa nel 2024 con il pagamento del contributo e
la trasmissione della pratica.
Per
effettuare il versamento deve essere utilizzata la funzione
“Pratiche/Contributo annuale” disponibile nella propria Area
Riservata.
Il
contributo annuale dovrà essere versato con le stesse modalità
seguite per l’iscrizione, utilizzando la piattaforma PagoPA,
sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
Il
contributo annuale, per gli anni successivi a quello di iscrizione, è
pari a:
• 60
euro per
ogni unità locale:
o
per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50
dipendenti,
o
trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
o
soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a
prescindere dal numero dei dipendenti,
o
intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
o
per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
• 30
euro per
ogni unità locale:
per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da
11 a 50;
• 10
euro per
ogni unità locale:
per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Al
fine di fornire supporto sull’utilizzo del RENTRI, sono state
elaborate una serie di schede per rispondere alle domande più
frequenti ricevute dal servizio di assistenza.
Di
seguito sono riportati gli argomenti relativi alle nuove schede.
La
videoguida offre una panoramica sintetica sulle novità introdotte
dalla delibera per le imprese che dovranno attestare la presenza di
sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli a motore mediante
l’invio di un’autodichiarazione apposita da parte del legale
rappresentante tramite il portale AGEST recante i dati necessari a
identificarlo univocamente.
Dal
23 gennaio 2025, come previsto dalla comunicazione del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 settembre 2024
(pubblicata sul portale RENTRI), sono disponibili le API che
consentono agli operatori dotati di proprio sistema gestionale di
interoperare con il RENTRI al fine di:
• vidimare
digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti
• vidimare
e aprire i registri di carico e scarico.
Per
quanto riguarda i servizi di supporto, gli operatori iscritti possono
• vidimare
ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti e stamparli in
“bianco”
• vidimare
e aprire registri di carico e scarico
I
nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio
2025.
Analogamente
i Produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione o tenuti
all’iscrizione solo nelle scadenze di agosto 2025 e febbraio 2026
possono vidimare ed emettere formulari di identificazione dei rifiuti
e stamparli in “bianco” attraverso i servizi di supporto.
Le
altre API verranno pubblicate contestualmente all’avvio del RENTRI
previsto per il 13 febbraio prossimo, così come l’insieme dei
servizi di supporto.
Entro
il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali che trasportano rifiuti speciali
pericolosi dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di
geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale
AGEST che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.
Dal
15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al
RENTRI
Entro
il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per
l’iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila
operatori, rientranti in queste categorie:
impianti
di recupero e smaltimento di rifiuti,
trasportatori
e intermediari di rifiuti,
imprese
con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,
artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Dal
13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di
carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale,
utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi
a disposizione dal RENTRI.
Dalla
stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno
utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione
dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o
con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto
messi a diposizione dal RENTRI.
Per
maggiori informazioni potete consultare i tutorial e le presentazioni
messe a disposizione dal RENTRI ed in particolare
Sono
stati pubblicati i seguenti decreti direttoriali
n.
253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che
i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della
tracciabilità dei rifiuti
n.
254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli
utenti e degli operatori
n.
255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento
degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4
del D.M. 4 aprile 2023, n. 59
Clicca
qui per consultare il decreto direttoriale n. 253 del
12/12/2024
Clicca
qui per consultare il decreto direttoriale n. 254 del
12/12/2024
Clicca
qui per consultare il decreto direttoriale n. 255 del
12/12/2024
Il
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rende noto che
a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n.
166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo
nazionale gestori ambientali, si rende necessario apportare alcune
integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di
carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto
direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione
del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato
2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
A
tale riguardo si segnala quanto segue:
-
nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale
gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e
l’intermediario NON dovranno
indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede
di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico
contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai
punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e
scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del
registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al
decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
-
Analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto
all’Albo, NON andrà
compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione
all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a
destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1
Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n.
152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario
di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto
direttoriale 251 del 19/12/2023.
- NON andrà
inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel
campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel
campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti
2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.
Si
informa inoltre che la tabella “tipologia delle autorizzazioni”
riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251
del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui
all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione
del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto
3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023
“Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M.
n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di
identificazione del rifiuto (FIR)" è modificata come di
seguito riportato