Apertura dell’iscrizione al RENTRI

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,

  • trasportatori e intermediari di rifiuti,

  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Per maggiori informazioni potete consultare i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI ed in particolare

Iscrizione al RENTRI

Le nuove regole per la gestione dei FIR

Le nuove regole per la gestione dei registri di carico e scarico

Tempistiche di iscrizione ed adempimenti

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/apertura-dell-iscrizione-al-rentri

Pubblicati alcuni decreti direttoriali previsti dall’art. 21 del D.M. 59/2023

Sono stati pubblicati i seguenti decreti direttoriali

n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori

n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59


Clicca qui per consultare il decreto direttoriale n. 253 del 12/12/2024

Clicca qui per consultare il decreto direttoriale n. 254 del 12/12/2024

Clicca qui per consultare il decreto direttoriale n. 255 del 12/12/2024


allegati:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/pubblicati-alcuni-decreti-direttoriali-previsti-dall-art-21-del-d-m-59-2023

Integrazioni alle istruzioni allegate al Decreto direttoriale n. 251 del 19.12.2023

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica rende noto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali, si rende necessario apportare alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

A tale riguardo si segnala quanto segue:

- nel caso in cui il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario NON dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

- Analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, NON andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.

- NON andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.

Si informa inoltre che la tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti" e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)"  è modificata come di seguito riportato


allegati:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/integrazioni-alle-istruzioni-allegate-al-decreto-direttoriale-n-251-del-19-12-2023