Documentazione per l’attestazione dei requisiti da parte dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.  

La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

In particolare:

• i soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCircOrgRaccolta” allegato alla presente.

• le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale” allegato alla presente.

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. 

All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.

Nell’area di supporto alla voce Procedura di utilizzo\manuali nei prossimi giorni verrà reso disponibile il manuale aggiornato.


allegati:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/documentazione-per-l-attestazione-dei-requisiti-da-parte-dei-soggetti-delegati-di-cui-all-art-18-del-d-m-4-aprile-2023-n-59

Stampa nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI

Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/stampa-nuovo-modello-di-registro-di-carico-e-scarico-cartaceo

Integrazioni alla scheda informativa sull’immodificabilità del registro cronologico digitale

Si evidenzia che è stata aggiornata la scheda informativa che fornisce indicazioni sulla modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico in quanto documento informatico.

La scheda è stata integrata recependo la risposta della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai quesiti formulati da un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi di aziende che realizzano software applicativo-gestionale.

In particolare, vengono forniti alcuni esempi di soluzioni gestionali valide per garantire l’immodificabilità del registro in quanto documento informatico e vengono fornite indicazioni circa le modalità per firmare il file xml del registro digitale.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/integrazioni-alla-scheda-informativa-sull-immodificabilita-del-registro-cronologico-digitale

Modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR

Gli allegati I e II al D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto.

Tenuto conto di quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione dei registri e dei F.I.R. allegate al decreto direttoriale n.251 del 19/12/2023, si riportano di seguito i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR, conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59, che rappresentano il formato definitivo di riferimento che dovrà essere utilizzato dagli operatori.


allegati:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scarico-e-di-fir

Nuovi rilasci per la piattaforma telematica del RENTRI

Il 19 settembre sono stati effettuati importanti rilasci che vanno ad arricchire le funzionalità della piattaforma telematica RENTRI

Nell’area “servizi per l’interoperabilità”:

1. sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, particolarmente importante, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 "Specifiche tecniche" al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “e "Soggetti Delegati"

2. è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:

  • nuovo endpoint di validazione già citato

  • nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI

  • aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l'adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate

  • aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali

  • pubblicazione della guida per il "registro in formato digitale"

Conseguentemente è stato effettuato il corrispondente aggiornamento del ChangeLog

Venerdì 20 settembre dalle 14.30 alle 15.30 si terrà una presentazione delle specifiche tecniche: è possibile partecipare collegandosi al link disponibile alla pagina specifica del sito Rentri

Inoltre, sempre in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

Inoltre, sono stati apportati bug fix e miglioramenti vari sulla base delle segnalazioni raccolte in assistenza.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/nuovi-rilasci-per-la-piattaforma-telematica-del-rentri

Fissato al 4 novembre 2024 i termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio, e al 23 gennaio 2025 i termini per la vidimazione digitale dei FIR e dei registri.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale ha stabilito che il servizio di stampa su supporto cartaceo del registro cronologico di carico e scarico inizierà il 4 novembre 2024.

Il servizio sarà disponibile tramite il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare il registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo presso la CCIAA, utilizzando il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di effettuare la prima annotazione su tale registro, anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno utilizzare i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli di registro potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

fonte: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/AvvioregistroRENTRI

Adozione su base volontaria del FIR digitale, prima del 13 febbraio 2026.

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026, solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso; tale fase potrà protrarsi anche nei primi mesi del 2025.

In merito alla conclusione della fase di sperimentazione, verrà fornita sul portale RENTRI una specifica comunicazione.

Per utilizzare il formulario in formato digitale prima del 13 febbraio 2026 è necessario che sia terminata la fase di sperimentazione attualmente in corso, e che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

  • siano iscritti al RENTRI

  • siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR

  • si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR, oppure utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/adozione-su-base-volontaria-del-fir-digitale-prima-del-13-febbraio-2026

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/termini-per-la-fruizione-del-servizio-di-stampa-del-format-di-registro-di-carico-e-scarico-e-vidimazione-dei-fir-e-registri-digitali

Gestione del FIR digitale in ambiente DEMO

Dal 19 giugno è stata avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale.

Gli utenti che non dispongono di un proprio gestionale possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale

  • Restituire la copia del FIR digitale

  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

Gli utenti che dispongono di un proprio gestionale potranno consultare le API relative ai FIR digitali per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale

  • Restituire la copia del FIR digitale

  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

La messa a disposizione delle API di cui sopra sono accompagnate come di consueto dalla documentazione tecnica accessibile all’indirizzo https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=api-flussi-operativi. 

Per i dettagli sulle modifiche apportate alle API si suggerisce di consultare il ChangeLog API all’indirizzo https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=changelog.

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/gestione-del-fir-digitale-in-ambiente-demo

Manuale per la gestione del registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto

È disponibile il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. 

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  1. la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;

  2. la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;

  3. la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.


allegato:

fonte: https://www.rentri.gov.it/news/manuale-per-la-gestione-del-registro-cronologico-di-carico-e-scarico-con-i-servizi-di-supporto